argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003 / 88 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, letto alla luce dell’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97 / 81 / Ce del Consiglio del 15 dicembre 1987, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’Unice, dal Ceep e dalla Ces, e la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999 / 70 / Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretati nel senso per cui ostano a una normativa nazionale che preveda, in caso di cumulo di un rapporto a tempo indeterminato e a tempo pieno e di uno a tempo determinato e parziale, che la retribuzione dovuta per le ferie non tenga conto del secondo rapporto e della relativa attività.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione prima, 8 ottobre 2026, C. – n. 706 del 2023, Scoala gimnaziala “Mihai Eminusce” Vaslui c. Uniunea sindacala “Didactica” Vaslui e altri. )Keywords: ferie - lavoro a tempo parziale - orario di lavoro
La sentenza ha suscitato molta attenzione, forse immeritata. Il caso è quanto mai singolare e non è tipico del nostro ordinamento, la [continua ..]