argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di riparto di giurisdizione e di contratto di agenzia, fra una preponente olandese e un agente italiano, destinato a operare in Serbia e in altri Paesi limitrofi, dove si è svolta l’attività qualificante, non ha giurisdizione il giudice italiano, poiché è irrilevante l’ubicazione della sede. Ha giurisdizione il giudice olandese, poiché ivi ha sede la preponente e la zona era composta da Paesi extracomunitari.
» visualizza: il documento (Cass. 21 settembre 2026, n. 25588, ord.. )Keywords: riparto di giurisdizione - contratto di agenzia - sede della preponente
L’attività espletata in Italia, di comunicazione con la preponente, è stata considerata secondaria e irrilevante ai fini della [continua ..]