argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il divieto di cumulo tra la pensione riconosciuta per il raggiungimento della cosiddetta “quota cento” e i redditi di lavoro subordinato o autonomo, non occasionale, deve essere inteso nel senso per cui il pensionato non può godere, a fare data dal primo giorno di corresponsione del trattamento pensionistico e fino alla maturazione dei requisiti per il godimento del trattamento di vecchiaia, di due fonti di reddito, la pensione e il corrispettivo del lavoro subordinato o autonomo. La violazione del divieto determina il mancato godimento della pensione in misura corrispondente al reddito ottenuto, con lo scomputo dal complessivo trattamento pensionistico, riferito all’intero periodo di tempo considerato, di una somma pari al reddito percepito.
» visualizza: il documento (Cass., sez. un., 14 ottobre 2026, 26864. )Keywords: reddito da lavoro subordinato - lavoro autonomo - trattamento pensionistico
La decisione è conforme a giustizia sostanziale.