argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il godimento delle prerogative sindacali sui luoghi di lavoro è conseguenza, secondo un principio comune all’ordinamento privatistico (legge n. 300 del 1970, art. 19, quale integrato dalla decisione Corte costituzionale 23 luglio 2013, n. 231) e a quello pubblicistico (decreto legislativo n. 165 del 2001, art. 42) della partecipazione delle organizzazioni sindacali alle trattative per la stipulazione dei contratti collettivi da applicare presso le unità produttive o le strutture interessate (principio di diritto ricavato dalla motivazione).
» visualizza: il documento (Cass. 24 luglio 2019, n. 20036. )Articoli Correlati: trattative - rappresentanze sindacali in azienda
Il parallelo è interessante e, in questi termini, abbastanza innovativo. E’ stato funzionale a risolvere, in coerenza con i principi generali, un caso complesso, sollevato da singolari previsioni della disciplina regionale sarda.