argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Alla controversia promossa da una associazione sindacale italiana contro un vettore aereo straniero in tema di discriminazione, con riguardo all’applicazione di un accordo collettivo stipulato con un soggetto straniero e alla connessa limitazione nell’esercizio della libertà sindacale, si applica l’art. 7, paragrafo 2, del regolamento dell’Unione europea n. 1215 del 2012, poiché l’azione non ha natura contrattuale e non riguarda un rapporto di lavoro, ma l’esercizio complessivo dell’attività sindacale. Pertanto, la giurisdizione è del giudice italiano.
» visualizza: il documento (Cass. 10 settembre 2026, n. 25178. )Keywords: giurisdizione - discriminazione - libertà sindacale - rapporto di lavoro
Nello stesso senso, v. Cass., sez. un., 21 luglio 2021, n. 20819, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.