argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In caso di infortunio sul lavoro, non sussiste la colpa del datore di lavoro per l’omesso adempimento dell’obbligo di formazione e di informazione del dipendente qualora il carattere pericoloso del comportamento tenuto dal prestatore di opere sia percepibile non solo da persona esperta, ma da chiunque, così che la carenza di formazione e di informazione non esplichi alcun effetto sul prodursi dell’evento.
» visualizza: il documento (Cass. pen. 22 luglio 2019, n. 32507. )Articoli Correlati: infortunio sul lavoro - colpa del datore di lavoro
La sentenza è brillante e motivata con grande competenza; vi si legge: “nel caso di specie, non può (…) contestarsi che la pericolosità di una manovra consistente nell’aggrapparsi a una staffa a U, rimanendo in piedi sulla parte posteriore di un camion in movimento, in assenza di una pedana e di qualunque dispositivo di sicurezza e, per di più, con l’autista impossibilitato a controllare la situazione esistente sul retro, in modo da calibrare (…) l’avvio, la frenata, l’arresto e ogni altra manovra del veicolo, fosse (…) percepibile, da chiunque, senza necessità di formazione e informazione alcuna. E’ pertanto ineludibile, sulla base di una analisi condotta alla stregua di corretti canoni di razionalità, la conclusione secondo la quale la mancanza di formazione e informazione non ha esplicato influenza alcuna nell’ambito dell’iter eziologico sfociato nell’evento, perché il lavoratore, pure (…) consapevole della pericolosità del suo agire, si determinò in tale senso per evitare di salire all’interno del mezzo e di doverne poi ridiscendere una volta giunto al successivo punto di prelievo”.