argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
Non viola il principio di uguaglianza una previsione differente dei limiti al pignoramento del trattamento pensionistico rispetto a quello delle retribuzioni, poiché la scelta del criterio di limitazione della pignorabilità e l’entità di tale limitazione rientrano nel potere di scelta insindacabile del legislatore.
Keywords: legittimità costituzionale - trattamento pensionistico - pignoramento - principio di uguaglianza - retribuzione
V. Corte costituzionale 3 dicembre 2015, n. 248, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.