argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
Gli artt. 3 e 6 della Convezione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alle sottoscrizioni a Roma il 19 giugno 1980, in particolare l’ultima parte dell’art. 6, paragrafo 2, devono essere interpretati nel senso per cui, qualora, dopo avere svolto il suo lavoro in un luogo, il lavoratore debba svolgere le sue attività in uno diverso, destinato a diventare abituale, occorre tenerne conto, nell’ambito dell’insieme delle circostanze, al fine di determinare la legge applicabile in mancanza di scelta consensuale.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione prima, 11 dicembre 2025, C. – n. 485 del 2024, Sarl Locatrans c. Sig. ES. )Keywords: legge applicabile al rapporto di lavoro - diritto internazionale privato - luogo di lavoro
La soluzione è inevitabile; se mai, ci si può domandare come si possa determinare un fatto futuro, cioè che il nuovo luogo di [continua ..]