argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di procedure concorsuali nel pubblico impiego privatizzato non trova applicazione, in difetto di un requisito di accesso al concorso in capo a un candidato, l’art. 4, comma secondo bis, del decreto – legge n. 115 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 168 del 2005, secondo cui il superamento di fatto delle prove di esame consente l’acquisizione del titolo anche se l’ammissione sia avvenuta in forza di un provvedimento giurisdizionale con riserva, e ciò vale anche nel caso in cui, seppure per legge, sia disposto l’integrale scorrimento delle graduatorie, in quanto la norma riguarda le sole procedure cosiddette idoneative, finalizzate alla verifica di determinate capacità tecniche, e non quelle concorsuali, destinate comunque a dispiegare effetti solo verso colui che in modo legittimo partecipi in via comparativa a esse, senza la sanatoria della posizione di chi, ab origine, sia privo di un titolo necessario alla partecipazione (principio tratto dalla motivazione).
» visualizza: il documento (Cass. 16 dicembre 2025, n. 32831. )Keywords: concorso pubblico - pubblico impiego - partecipazione - graduatoria
La soluzione è inevitabile; l’assenza di un requisito di partecipazione non può pregiudicare gli altri candidati.