Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

09/08/2019 - L’atto di contestazione degli addebiti e il mutamento di residenza del lavoratore, non comunicato all’impresa.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

Qualora il lavoratore non comunichi all’impresa il cambio della sua residenza e il datore di lavoro scriva all’indirizzo noto, opera la presunzione di conoscenza dell’art. 1335 cod. civ., così che si presume la conoscenza dell’atto di contestazione degli addebiti giunto alla residenza resa nota dal dipendente, a prescindere dalla successiva, non comunicata modificazione.

» visualizza: il documento (Cass. 30 luglio 2019, n. 20519. ) scarica file

Articoli Correlati: atto di contestazione degli addebiti - mutamento di residenza dei lavoratori

Il principio non è scontato, poiché vi sono precedenti difformi, seppure non relativi a rapporti di lavoro. Infatti, si è detto, “l'operatività della presunzione di conoscenza stabilita a carico del destinatario dall'art. 1335 cod. civ., se non prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di avere notizia dell'atto a lui diretto, presuppone che tale atto giunga al suo indirizzo, e con tale termine si deve intendere il luogo che, per collegamento ordinario o per normale frequenza o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, così da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del suo contenuto. Allorquando risulti che il destinatario dell'atto abbia cambiato indirizzo (come nel caso, nel quale l'atto sia stato comunicato a mezzo posta e in sede di consegna sia risultato quel cambiamento e il plico postale sia stato restituito al mittente, senza rilascio dell'avviso di giacenza, poiché sono risultate inapplicabili le norme postali che disciplinano la consegna di plichi al destinatario assente), si deve escludere la sussistenza del presupposto per l'applicazione dell'art. 1335 cod. civ. e della consequenziale presunzione legale di conoscenza, poiché la comunicazione non si può intendere giunta all'indirizzo del destinatario. A nulla rilevando che il destinatario abbia pattuito con il soggetto che gli invia la comunicazione l'obbligo di comunicare il cambiamento di indirizzo e non l'abbia adempiuto, poiché, se mai, tale inadempimento può giustificare l'eventuale esonero del soggetto, che doveva provvedere alla comunicazione entro un certo termine, dal rispetto del termine pattuito (principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento alla comunicazione di un recesso di una banca da un contratto di conto corrente)” (v. Cass. 26 aprile 1999, n. 4140).