argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il rapporto tra contratto di agenzia e incarico accessorio di supervisione deve essere ricostruito attraverso lo schema del collegamento negoziale, con vincolo di dipendenza unilaterale. I contratti accessori seguono la sorte dei contratti principali cui accedono, ma non ne mutuano la disciplina, onde ciascuno di essi rimane assoggettato alle proprie regole (legali o convenzionali) e il vincolo di collegamento, vale a dire l'interdipendenza esistente tra i due rapporti negoziali, rileva solo nel senso per cui le vicende del rapporto principale si ripercuotono sul rapporto accessorio, condizionandone la validità e l'efficacia. La revoca dell'incarico accessorio, proprio in quanto riferito a un rapporto contrattuale distinto da quello di agenzia, non può dispiegare alcun effetto su questo ultimo, né sotto il profilo della pretesa inadempienza del preponente revocante agli obblighi discendenti dal contratto di agenzia, né dall'angolo visuale di una pretesa carenza di interesse del medesimo preponente alla prosecuzione del rapporto di agenzia.
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