argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L’art. 2112 cod. civ. si applica nell’ipotesi di retrocessione dell’azienda affittata, così che il cedente retrocessionario assuma a sua volta gli obblighi della norma citata, ma ciò presuppone che il cedente retrocessionario utilizzi l’azienda in funzione dell’esercizio dell’attività di cui la stessa è strumento. E’ irrilevante l’inesistenza di un atto di retrocessione, del tutto superfluo.
Articoli Correlati: trasferimento di azienda - retrocessione azienda - responsabilità retrocessionario - affitto di azienda
Nello stesso senso, v. Cass. 9 maggio 2025, n. 12274; Cass. 10 gennaio 2023, n. 407, ord., pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.