argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
La direttiva 2000 / 78 e, in particolare, il suo art. 5, letti alla luce degli artt. 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dell’art. 2 e dell’art. 7, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, devono essere interpretati nel senso per cui un datore di lavoro sia tenuto, per garantire il rispetto del principio di uguaglianza dei lavoratori e del divieto di discriminazione indiretta dell’art. 2, paragrafo 2, lett. b), della citata direttiva, ad adottare soluzioni ragionevoli nei confronti di un lavoratore che, senza essere disabile, fornisca al figlio affetto da disabilità l’assistenza che gli consente di ricevere la parte essenziale delle cure necessarie, purché tali soluzioni non impongano un onere sproporzionato.
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