argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il licenziamento intimato per mancato superamento della prova comporta l’applicazione dell’art. 3, comma secondo, del decreto legislativo n. 23 del 2015.
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Sull’applicabilità dell’art. 3, primo comma, del decreto n. 23 del 2015, Cass. 14 luglio 2023, n. 34395; Trib. Napoli 13 gennaio [continua ..]