argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria ancora efficace era rimessa, sino all'entrata in vigore dell'art. 16, comma primo, della legge n. 246 del 2005, al potere discrezionale dell’amministrazione; poi, la previsione di una espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale senza provvedere ad avviare la mobilità di personale proveniente da altra amministrazione, configura un obbligo per l'amministrazione procedente. Non sussiste, un diritto soggettivo dei partecipanti a una procedura concorsuale alla copertura di posti vacanti tramite scorrimento in graduatoria in via prioritaria rispetto al trasferimento di personale mediante mobilita intercompartimentale.
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Nello stesso senso, v. Cass. 18 maggio 2017, n. 12559.