argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 3 del regolamento Ue n. 492 / 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, deve essere interpretato nel senso per cui osta a una normativa nazionale che subordina la concessione di un aiuto all’inserimento scolastico del figlio disabile di un lavoratore frontaliero, cittadino dell’Unione, alla condizione per cui tale figlio risieda nel territorio nazionale, poiché tale condizione eccede quanto necessario per perseguire gli obbiettivi della disciplina.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione decima, 10 luglio 2025, C. – n. 257 del 2014, Signorina Pe c. Staedtregion Aachen. )Articoli Correlati: diritto europeo - lavoro scolastico - lavoro transfrontaliero - aiuto di Stato
A ragione si osserva l’irrilevanza della residenza del figlio del lavoratore europeo transfrontaliero.