argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 Marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999 / 70 / Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso per cui osta a una normativa nazionale che riserva il beneficio della carta elettronica dell’importo nominale di euro 500,00 annui, la quale consente l’acquisto di diversi beni e servizi destinati l a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e a quelli non di ruolo che effettuino supplenze per la durata dell’anno scolastico, con l’esclusione dei docenti non di ruolo che effettuino supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive. Il solo fatto che l’attività non sia destinata a protrarsi fino al termine dell’anno scolastico non costituisce una sufficiente ragione oggettiva.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione decima, 3 luglio 2025, C. - n. 268 del 2024, Sig. Zt c. Ministero dell’istruzione e del merito. )Articoli Correlati: carta dei docenti - diritto europeo - formazione dei docenti - lavoro scolastico
V. Trib. Rimini 21 novembre 2023; Cass. 27 ottobre 2023, n. 29961, pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.