argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
In caso di cessione di ramo di azienda, ove, su domanda del lavoratore ceduto, sia accertato in giudizio che non ricorrano i presupposti dell’art. 2112 cod. civ., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore dopo la messa a disposizione da parte sua delle energie lavorative in favore dell’alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa.
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Nello stesso senso, v. Cass. 21 ottobre 2019, n. 26761; Cass. 3 luglio 2019, n. 17784; Cass. 21 ottobre 2019, n. 26759, pubblicate su questo [continua ..]