argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di rapporto di lavoro nautico, il regime di continuità, che garantisce la protrazione a tempo indeterminato del contratto di arruolamento e la permanenza del rapporto anche nei periodi di inoperosità tra ciascuno sbarco e quello successivo, non è generalizzato, essendo riscontrabile solo nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, così che, in caso di sua assenza, l'attività del lavoratore marittimo, seppure alle dipendenze dello stesso imprenditore, è costituita da una sequenza non continua di imbarchi con distinti contratti di arruolamento, secondo il regime generale previsto dall'art. 325 cod. nav..
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Nello stesso senso, v. Cass. 11 ottobre 2022, n. 29521, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.