argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la retribuzione di risultato ha natura contrattuale ed è corrisposta dall'amministrazione una volta attivati i necessari passaggi negoziali contemplati dalla legge e consistenti nell'attribuzione delle responsabilità, nell'assegnazione degli obbiettivi e nella determinazione dei parametri per definirne il raggiungimento; dalla previsione di una retribuzione di risultato non discende in capo al potenziale destinatario della stessa un diritto soggettivo.
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Nello stesso senso, v. Cass. 4 marzo 2024, n. 5746, ord., pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.