argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999 / 70 / Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso per cui osta a una normativa nazionale in forza della quale i contributi previdenziali dovuti da datori di lavoro che impieghino operai agricoli a tempo determinato siano calcolati sulle retribuzioni effettive, mentre quelli versati per gli operai a tempo indeterminato siano calcolati sulla base di una retribuzione stabilita per un orario di lavoro giornaliero forfettario.
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione decima, 8 maggio 2025, C. – n. 212 del 2024, n. 226 del 2024 e n. 227 del 2024, Soc. Lt e altri c. Inps e altri. )Articoli Correlati: contribuzione - lavoro agricolo - lavoro a tempo determinato - contratto a tempo indeterminato
Le diverse modalità di calcolo dei contributi per gli operai agricoli hanno portato alla declaratoria di difformità dai principi di [continua ..]