argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
In tema di contributi previdenziali, posto che, in applicazione dell'art. 23 della legge n. 218 del 1952, il datore di lavoro che non abbia provveduto tempestivamente ad eseguire i versamenti dovuti resta obbligato in via esclusiva al loro pagamento anche per la quota a carico del lavoratore, il credito retributivo deve essere calcolato al lordo della quota contributiva in origine a suo carico, che, divenuta parte della retribuzione dovuta, non deve essere detratta dal danno subìto dal lavoratore per il mancato tempestivo adempimento del datore di lavoro.
» visualizza: il documento (Cass. 16 aprile 2025, n. 10084, ord.. )Articoli Correlati: ammissione allo stato passivo - contributi previdenziali - quota contributiva - risarcimento del danno
Nello stesso senso, v. Trib. Pordenone 21 marzo 2024, decr., pubblicato in questo Sito. Si rinvia al relativo commento.