argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
Qualora il licenziamento intimato nel corso del periodo di prova sia illegittimo, ma il patto sia valido, non operano né l’art. 18 St. lav., né l’art. 8 della legge n. 604 del 1966, né, in caso di contratto a tutele crescenti, il decreto legislativo n. 23 del 2015, ma il lavoratore ha diritto all’esecuzione del patto, ove possibile, o al risarcimento del danno, salvo il caso di nullità del recesso, in particolare per il suo eventuale carattere discriminatorio o ritorsivo.
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Nello stesso senso, v. Cass. 3 dicembre 2018, n. 31159; nello stesso senso, v. Cass. 17 novembre 2010, n. 23231; Cass. 21 gennaio 1985, n. 233.