argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Non può essere censurata in sede di legittimità l’interpretazione del contratto individuale che, a fronte della corresponsione di una indennità per l’assunzione di compiti aggiuntivi, riconosca tale voce retributiva non dal momento della stipulazione, ma dall’inizio della più articolata attività.
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Fermo il fatto che la questione è stata considerata risolta con una insindacabile decisione di merito, non si capisce perché [continua ..]