argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
Il cosiddetto mobbing presuppone reiterati comportamenti collegiali dal punto di vista teleologico. Se si discute di una sola condotta, il giudice ne deve comunque valutare l’illegittimità e la potenzialità lesiva. In tale contesto, il carattere isolato dell’episodio deve essere considerato sia in ordine all’elemento soggettivo, sia a proposito della nocività del fatto.
» visualizza: il documento (Cons. Stato, sezione seconda, 17 marzo 2025, n. 2159. )Articoli Correlati: mobbing - elemento soggettivo - illeggittimità
Nello stesso senso, v. Trib. Roma 25 gennaio 2019, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.