argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
E’ nulla per discriminazione la clausola del contratto collettivo che non consideri ai fini della corresponsione dell’indennità di presenza le assenze per congedi parentali e per i permessi della legge n. 104 del 1992. E’ altresì nulla perché discriminatoria per età la clausola che non riconosca ai neoassunti per un anno la stessa indennità.
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Sul primo profilo il principio di diritto è scontato e ci si deve chiedere come mai gli autori del contratto collettivo non abbiano [continua ..]