argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
E’ nulla per discriminazione la clausola del contratto collettivo che non consideri ai fini della corresponsione dell’indennità di presenza le assenze per congedi parentali e per i permessi della legge n. 104 del 1992. E’ altresì nulla perché discriminatoria per età la clausola che non riconosca ai neoassunti per un anno la stessa indennità.
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Sul primo profilo il principio di diritto è scontato e ci si deve chiedere come mai gli autori del contratto collettivo non abbiano considerato tale ipotesi. Sul secondo profilo è probabile che i neoassunti siano giovani, ma l’affermazione resa in motivazione è apodittica e priva di qualunque riscontro probatorio. Non è detto che i neoassunti siano giovani.