argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Se il datore di lavoro contesta l’assenza ingiustificata a un prestatore di opere che, in tale lasso di tempo, ha goduto dei permessi della legge n. 104 del 1992, previa istanza all’Inps, non può applicare una sanzione disciplinare, tanto meno il licenziamento, per la mancata comunicazione anticipata dell’assenza.
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La soluzione è inevitabile, per l’evidente differenza fra i due comportamenti.