argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito
E’ rilevante e non è infondata in modo manifesto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma terzo, della legge n. 56 del 1989, nella parte in cui prevede l’automatica sanzione della radiazione dall’albo per lo psicologo condannato con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.
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Occorre attendere l’esito della questione.