argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
E’ illegittima la disciplina che non considera come l’indennità una tantum riconosciuta dall’art. 32 bis del decreto – legge n. 50 del 2022 ai dipendenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2022 abbia compensato specifici, eccezionali sforzi di tali lavoratori. Pertanto, la perequazione dell’indennità di amministrazione non può avere luogo con lo scomputo della citata indennità una tantum ed è illegittimo sul piano costituzionale l’art. 1 bis del decreto – legge n. 145 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 191 del 2023.
Articoli Correlati: indennità - ispettorato nazionale del lavoro - dichiarazione di illegittimità costituzionale
La sentenza sottolinea le ragioni della corresponsione dell’indennità una tantum, anche in relazione alla successiva assunzione di nuovi dipendenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro.