argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 24 della direttiva 2006 / 54 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, deve essere interpretato nel senso per cui osta a una normativa nazionale in forza della quale, in una situazione in cui una persona, che si ritiene vittima di una discriminazione fondata sul sesso abbia presentato un reclamo, un lavoratore che la abbia sostenuta in tale contesto sia tutelato contro le misure di ritorsione adottate dal datore di lavoro soltanto se sia intervenuto in qualità di testimone nell’ambito dell’istruttoria di tale reclamo e se la sua testimonianza risponda ai requisiti formali previsti da detta normativa (principio di diritto ricavato dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione terza, 20 giugno 2019, C. – n. 404 del 2018, Signora Jamina Hakelbracht e altri c. WTG retail Bvba. )Articoli Correlati: discriminazione fondata sul sesso - testimone
Basata su una motivazione lacunosa, la decisione non può essere condivisa. E’ logico che il diritto nazionale ancori la tutela antidiscriminatoria a una specifica posizione processuale. La tutela può essere anche più estesa, ma occorre circoscrivere i suoi presupposti, mentre, sul punto, le affermazioni della decisione sono del tutto generiche, al punto che il principio di diritto è inapplicabile.