argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
La sospensione cautelare esaurisce i suoi effetti con l’adozione dei provvedimenti disciplinari definitivi e a essa non è applicabile l’art. 7 St. lav..
» visualizza: il documento (Cass. 22 agosto 2024, n. 23031, ord.. )Articoli Correlati: sospensione cautelare - provvedimenti disciplinari - provvisorietà
Il principio è noto; infatti, si è detto, “la sospensione prevista dall'art. 7, quarto comma, St. lav. è un provvedimento di natura disciplinare e si differenzia dalla sospensione cautelare, misura di carattere provvisorio e strumentale all'accertamento dei fatti relativi alla violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi inerenti al rapporto, provvedimento che esaurisce i suoi effetti con l'adozione dei provvedimenti disciplinari definitivi. Per la sospensione cautelare non trova applicazione l'art. 7 St. lav., che procedimentalizza l'esercizio del solo potere disciplinare del datore di lavoro” (v. Cass. 13 dicembre 2010, n. 25136).