argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Al fine di ottenere l’intervento del Fondo di garanzia per le ultime tre mensilità di retribuzione, l’iniziativa di tutela deve essere intrapresa entro dodici mesi dall’estinzione del rapporto.
» visualizza: il documento (Cass. 3 settembre 2024, n. 23578, ord.. )Articoli Correlati: fondo di garanzia INPS - tentativo obbligatorio di conciliazione - tre mensilità di retribuzione
Il caso è particolare, poiché riguarda crediti sorti quando ancora era previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione. Ai fini del rispetto del termine annuale, si è considerato sufficiente l’atto di avvio del tentativo di conciliazione.