argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Nel pubblico impiego privatizzato, lo svolgimento di lavoro straordinario, la sistematica richiesta o accettazione di prestazioni eccedenti i limiti massimi stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva rispetto alla misura (giornaliera, settimanale, periodale o annua) del lavoro rende il datore di lavoro responsabile, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., del risarcimento del danno cagionato alla salute (art. 32 cost.) o alla personalità morale (artt. 32 e 2 cost., in relazione all’art. 2087 cod. civ.) del lavoratore.
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V. Cass. 28 novembre 2022, n. 34976, ord., pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.