argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma sessantunesimo, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevede il venire meno di prestazioni di carattere sociale per la condanna per taluni reati; nell’esercizio della sua discrezionalità, il legislatore ha valutato l’opportunità di introdurre un nuovo requisito, caratterizzato dall’assenza di elementi di indegnità, per la percezione e il mantenimento di prestazioni assistenziali.
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Si aggiunge in motivazione: “la condanna penale non costituisce la causa dell’esclusione, ma il presupposto di fatto oggettivo della valutazione di ‘indegnità’, il dato storico che certifica, in modo definitivo e incontestabile, il venire meno del patto di solidarietà sociale del singolo con la comunità”.