argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
Gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione e l’obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso per cui sono applicabili alla stipulazione di una convenzione di adesione tra un datore di lavoro, che sia un ente di diritto pubblico, e una cassa previdenziale professionale, per la gestione e l’investimento di contributi per il finanziamento dei trattamenti di fine rapporto versati ai dipendenti di detto datore di lavoro, anche se la stipulazione di una siffatta convenzione non deriva solo dalla volontà di detto datore di lavoro, ma richiede l’approvazione vuoi del personale, vuoi del comitato aziendale (principio di diritto ricavato dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte Giust., sezione nona, 4 aprile 2019, C–699/2017)Articoli Correlati: appalti pubblici - parità di trattamento - trasparenza
Ricavato dalla decisione, il principio di diritto non è molto chiaro, mentre la sentenza è importante; vi si legge: “la natura di diritto fondamentale del diritto di negoziazione collettiva, come sancito dall’art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non può, di per sé, comportare l’automatico esonero di un datore di lavoro dal rispetto delle regole in materia di appalti pubblici derivanti dal Trattato. Infatti, non si può ritenere che l’esercizio del diritto di negoziazione collettiva implichi di per sé una lesione delle regole fondamentali derivanti dal Trattato e relative al settore degli appalti pubblici”.