argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
E’ illegittimo sul piano costituzionale l’art. 210, comma primo, del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare) nella parte in cui, accanto ai medici militari, non contempla gli psicologi tra i soggetti che possano svolgere attività libero – professionale.
» visualizza: il documento (Corte costituzionale 18 maggio 2023, n. 98. )Articoli Correlati: psicologi militari - medici - attività libero-professionale
La sentenza è di evidente fondatezza; non vi era alcuna ragione per la contrapposizione fra medici e psicologi.