Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

05/05/2023 - Il divieto di discriminazione per età e i diversi termini di adeguamento dell’importo della pensione di vecchiaia nel diritto austriaco.

argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa

L’art. 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lett. a) e lett. b), e l’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2000 / 78 / Ce del consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso per cui non ostano a una normativa nazionale la quale preveda che, ai fini di un allineamento progressivo del regime pensionistico dei dipendenti pubblici a quello generale, il primo adeguamento dell’importo della pensione di vecchiaia di una categoria di dipendenti pubblici intervenga a partire dal secondo anno civile successivo alla maturazione del diritto alla pensione, mentre, per una altra categoria, detto adeguamento avviene sino dal primo anno civile successivo alla maturazione del diritto (principio di diritto ricavato dalla decisione).

» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione settima, 20 aprile 2023, C. – n. 52 del 2022, Sig. Bf c. Versicherungsanstalt oeffentich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau. ) scarica file

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Sebbene il principio sia enunciato con riguardo a istituti tipici del diritto austriaco, ha rilievo generale il principio per cui, “se è vero che considerazioni di bilancio non possono giustificare una discriminazione fondata sull’età, gli obbiettivi consistenti nell’assicurare il finanziamento sostenibile delle pensioni di vecchiaia e nel ridurre il divario tra i livelli di pensioni finanziate dallo Stato possono essere considerati obbiettivi legittimi di politica sociale estranei a qualsiasi discriminazione fondata sull’età”.