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25/01/2023
Il patto di conglobamento.
argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Il patto di conglobamento nella retribuzione di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavoratore per legge o per contratto (quali la tredicesima mensilità, il compenso per le ferie non godute e per le festività) è valido solo se dal patto risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, poiché solo in tale caso è superabile la presunzione per cui il compenso convenuto è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria e si rende possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto, senza tuttavia la necessità di una specificazione anche degli importi corrispondenti agli istituti conglobati.
» visualizza: il documento (Cass. 17 gennaio 2023, n. 1325, ord.. )
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COMMENTO
Il principio è noto; v. Cass. 23 gennaio 2018, n. 1644.
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