argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
Gli artt. 45 e 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso per cui ostano a una normativa nazionale che subordini la concessione di una prestazione di prepensionamento richiesta alla rinuncia dell’interessato a esercitare la professione forense, senza tenere conto dello Stato membro in cui l’attività è esercitata (principio di diritto ricavato dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione settima, 15 settembre 2022, C. – n. 58 del 2021, avv. FK c. Rechtsanwaltkammer Wien. )Articoli Correlati: Unione europea - trattamento previdenziale - attività all
Il principio di diritto è a dire poco ermetico. In realtà, la decisione è ragionevole, come si comprende dalla motivazione: “una normativa nazionale che richieda la rinuncia (…) all’esercizio della professione forense sia nel territorio dello Stato membro (…) sia all’estero al fine di tutelare le persone che esercitano ancora tale professione dalla concorrenza di quelle che già godono della pensione appare eccedere quanto necessario per conseguire detto obbiettivo, in quanto questo ultimo può essere conseguito limitando tale rinuncia all’esercizio di qualsiasi attività professionale al solo territorio nazionale o anche a una zona geografica circoscritta di un altro Stato membro”.