argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale tendente a una manipolazione dell’art. 7, comma quarto bis, del decreto – legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, poiché il tema rientra nella discrezionalità del legislatore.
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Resiste il principio (assurdo) per cui non opera la disciplina dei contratti collettivi per la successiva assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro. Quindi, la forma del licenziamento dipende da un fatto successivo a esso.