argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio del docente di materie curricolari da computare all’atto dell’immissione in ruolo anche nel passaggio dalla scuola materna a quella secondaria deve essere considerato il servizio non di ruolo prestato prima dell’immissione in ruolo. Ai fini del suddetto computo, l’art. 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994 deve essere disapplicato nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, insieme a quelli fissati dall’art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall’art. 11, comma quattordicesimo, della legge n. 124 del 1999, risulti inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato. Analogo criterio deve essere applicato agli insegnanti di religione cattolica quanto al servizio svolto presso la scuola materna prima del passaggio in ruolo nella scuola secondaria (principio di diritto enunciato dalla sentenza).
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In generale, sulla posizione degli insegnanti di religione assunti con reiterati contratti a tempo determinato, v. Cass. 15 giugno 2022, n. 19315; Corte di giustizia, sezione seconda, 13 gennaio 2022, C. – n. 282 del 2019, Vari lavoratori c. Ministero dell’istruzione; Trib. Napoli 28 maggio 2022, pubblicate su questo Sito. Si rinvia ai relativi commenti.