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07/05/2022
Nuove pronunce sui giudici di pace.
argomento: Giurisprudenza - Corte di Giustizia
L’art. 7 della direttiva 2003 / 88 / Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97 / 81 / Ce del Consiglio del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’Unic, dal Ceep e della Ces, come modificata dalla direttiva 98 / 23 / Ce del Consiglio del 7 aprile 1998, nonché la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999 / 70 / Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretati nel senso per cui ostano a una normativa nazionale che non preveda, per il giudice di pace, alcun diritto a beneficiare di ferie annuali retribuite di trenta giorni, né di un regime assistenziale e previdenziale che dipenda dal rapporto di lavoro, come quello previsto per i magistrati ordinari, se tale giudice di pace rientri nella nozione di “lavoratore a tempo parziale” ai sensi dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale o di “lavoratore a tempo determinato” ai sensi dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e si trovi in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario. La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999 / 70 / Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretato nel senso per cui osta a una normativa nazionale in forza della quale un rapporto di lavoro a tempo determinato possa essere oggetto, al massimo, di tre rinnovi successivi, ciascuno di quattro anni, per una durata totale non superiore a sedici anni, senza che si preveda la possibilità di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo il rinnovo abusivo dei rapporti di lavoro (principi di diritto ricavati dalla decisione).
» visualizza: il documento (Corte di giustizia, sezione prima, 7 aprile 2022, C. – n. 236 del 2020, Dott. P. G. c. Ministero della giustizia e altri. )
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COMMENTO
Le questioni sono state sollevate dal Tar Emilia – Romagna, Bologna, sezione prima, 1 giugno 2020, n. 363, pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento. V. Cons. Stato, sezione quinta, 21 febbraio 2020, n. 1326, Cass. 4 gennaio 2018, n. 99, e Cass. 9 settembre 2016, n. 17862, [continua ..]
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