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01/03/2022
Sempre sul pagamento delle ritenute di acconto sulla base di un titolo giudiziale riformato e sulla restituzione da parte dell’erario.


argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

In caso di pagamento delle ritenute di acconto da parte del datore di lavoro e a favore dell’erario a seguito di una sentenza poi riformata, il datore di lavoro ha diritto di ottenere la restituzione di quanto versato dall’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 38 del d. P. R. n. 602 del 1973. Al contrario, non può pretendere la restituzione da parte del lavoratore.

» visualizza: il documento (Cass. 21 febbraio 2022, n. 5648. ) scarica file

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COMMENTO

Il principio è noto; v. Cass. 20 febbraio 2020, n. 4387, ord., pubblicata su questo Sito. Si rinvia al relativo commento.

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