Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

22/02/2022 - I giornalisti, il segreto professionale e la fonte dell’informazione.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

Ai sensi dell’art. 2, terzo comma, della legge n. 63 del 1969, salvi casi eccezionali, da motivare, il giornalista deve citare la fonte dell’informazione, ai fini della verifica, e l’omissione è un inadempimento contrattuale.

» visualizza: il documento (Cass. 10 febbraio 2022, n. 3971, ord.. ) scarica file

Articoli Correlati: segreto professionale giornalisti - informazione

Si legge in motivazione: “la citazione della fonte, in funzione di verificabile documentazione della notizia divulgata, costituisce la regola, che qualifica la serietà dell’esercizio della professione; la sua omissione invece l’eccezione”.