argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Vi è trasferimento di azienda ai fini dell’art. 2112 cod. civ. se due imprese subentrano l’una all’altra nello svolgimento della medesima attività, senza modificazione della struttura utilizzata, a una settimana di distanza, con la stipulazione di separati contratti con il proprietario dei locali e dei beni.
» visualizza: il documento (Cass. 28 gennaio 2022, n. 2709, ord.. )Articoli Correlati: successione di imprese - trasferimento di azienda
Il caso è frequente e il principio è noto (v. Cass. 23 ottobre 2018, n. 26808).