Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

25/03/2019 - La fine di un rapporto di appalto di servizi e l’operare dell’art. 2112 cod. civ..

argomento: Giurisprudenza - Corte di Merito

Costituisce un ramo di azienda la struttura dedita alla pulizia di un aeroporto, così che la cosiddetta internalizzazione dell’attività e, cioè, alla fine di un rapporto di appalto, l’esecuzione in via diretta dei servizi da parte del committente comporta l’applicazione dell’art. 2112 cod. civ.. Per la prevalenza del lavoro, non è necessaria la trasmissione di beni strumentali e rileva il fatto che l’attività sia svolta secondo le precedenti modalità.

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E’ impossibile una valutazione critica della sentenza, poiché la questione è di fatto e, cioè, è decisivo stabilire se l’attività sia svolta nello stesso modo. Sulla necessità di valutare i profili organizzativi, v. Cass. 24 marzo 2017, n. 7686, per cui “la cessazione dell’attività complessiva del preteso cedente di un allegato ramo di azienda priva di rilevanza l’effettuazione da parte di un altro soggetto di una ridotta componente dell’attività in origine espletata, qualora tale ultima attività non possa essere considerata autonoma dal punto di vista funzionale, poiché ristretta a una componente parziale di quella espletata dal preteso cedente (la cessazione di attività alberghiera funzionale a ospitare gli studenti di una struttura universitaria e lo smantellamento dell’organizzazione alberghiera rendono irrilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 2112 cod. civ. il fatto che una nuova impresa espleti attività di pulizia di alcuni immobili, peraltro con modificazione della loro funzione, poiché destinati a ospitare uffici)”.