argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
L’attività di segnalazione di stimolo del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione attiene alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle adeguate misure di prevenzione, così che, in quanto consulente del datore di lavoro, senza potere decisionale, il responsabile stesso può rispondere dell’evento in concorso solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato od omettendo di segnalare pericoli non considerati, mentre non gli è imputabile l’omessa esecuzione degli interventi a ragione proposti.
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Il principio di diritto è fondato; nel caso di specie, la sentenza del giudice di merito aveva attribuito al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione inadempimenti esulanti dalla sua sfera di competenza e rientranti in quella del solo datore di lavoro