Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

21/01/2022 - Varie, coincidenti decisioni sugli istruttori sportivi.

argomento: Giurisprudenza - Corte di Cassazione

Il d. m. 15 marzo 2005, n. 17445, sulla base delle preesistente previsione dell’art. 3, comma secondo, primo periodo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, ha specificato che rientrano nell’ambito del raggruppamento della lettera b), gli ‘impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi’ che, dunque, sono soggetti in via generale all’obbligo assicurativo presso la gestione dell’Enpals, ora confluita presso l’Inps. Per effetto dell’art. 67, primo comma, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, che determina effetti eccettuativi anche rispetto all’obbligo contributivo previdenziale, non risultano soggette agli obblighi predetti le prestazioni, se compensate nei limiti monetari dell’art. 69 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione e all’assistenza all’attività sportiva dilettantistica (art. 35, comma quinto, del decreto – legge n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009), alla condizione per cui chi invochi l’esenzione, con accertamento rimesso al giudice di merito, dimostri che le prestazioni rese non siano compensate in relazione all’attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore (art. 67, primo comma, del testo unico delle imposte sui redditi); tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che non solo risultino qualificate come dilettantistiche, ma che, in concreto, posseggano, tale requisito di natura sostanziale ossia svolgano in effetti l’attività senza fine di lucro e, quindi, operino in concreto in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell’atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente e non si può ritenere soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell’affiliazione a una federazione sportiva o al Coni; le prestazioni siano rese nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e, cioè, siano rese in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l’associazione o società dilettantistica, mentre resta esclusa la possibilità per cui si tratti di prestazioni collegate all’assunzione di un distinto obbligo personale; il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità e, cioè, in corrispondenza alla ‘arte o professione’ per abitudine esercitata, anche se non in modo non esclusivo (art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi (principio di diritto ricavato dalla sentenza).

» visualizza: il documento (Cass. 27 dicembre 2021, n. 41570. ) scarica file

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Il tema sempre complesso degli istruttori sportivi e dell’art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi è stato affrontato in numerose sentenze coeve, con un complesso e articolato principio di diritto, il quale indica con evidenti obbiettivi nomofilattici i criteri per l’applicazione dell’art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi ai fini previdenziali.