Variazioni su Temi di Diritto del LavoroISSN 2499-4650
G. Giappichelli Editore

19/03/2019 - Una sentenza troppo timida sull’obbligo dei dirigenti pubblici di rendere noti dati (irrilevanti) sulla loro condizione patrimoniale.

argomento: Giurisprudenza - Corte Costituzionale

È illegittimo sul piano costituzionale l’art. 14, comma primo bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013, recante norme sul riordino della disciplina sul diritto di accesso civico e sugli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nella parte in cui prevede che le amministrazioni pubblichino i dati dell’art. 14, comma primo, lett. f), dello stesso decreto anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti in modo discrezionale dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari di incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi terzo e quarto, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

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Con una inevitabile, ma deprecabile accondiscendenza verso irrazionali forme di giacobinismo (a volere essere benevoli, fonti di disordine), la sentenza è timida nel sancire l’illegittimità costituzionale di disposizioni irrazionali; per la pronuncia, “il legislatore avrebbe (…) dovuto operare distinzioni in rapporto al grado di esposizione dell’incarico pubblico al rischio di corruzione e all’ambito di esercizio delle relative funzioni, prevedendo (…) livelli differenziati di pervasività e completezza delle informazioni reddituali e patrimoniali da pubblicare”.