argomento: Giurisprudenza - Giurisprudenza Amministrativa
E’ legittimo l’art. 3, quarto comma, del decreto ministeriale 2 dicembre 2016 che prevede come requisito per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della cosiddetta performance l’inesistenza di condanne penali, a prescindere dalla natura del reato e dal tempo in cui la condanna sia stata emanata.
» visualizza: il documento (Cons. Stato, sezione prima, 15 settembre 2021, n. 1575 del 2021)Articoli Correlati: condanna penale - iscrizione - organismi indipendenti - reato
Nel caso di specie, il reato era di modesta gravità e commesso molto tempo prima. Tuttavia, il parere ha sottolineato l’importanza dei compiti, che attengono a una funzione di controllo e richiedono la completa inesistenza di condanne.